Respingimenti informali. Slovenia condannata per aver respinto un richiedente asilo
La ministra Lamorgese durante la sua visita a Trieste del 13 luglio ha rivendicato come buona prassi per regolare gli arrivi dalla Rotta balcanica i respingimenti informali dei richiedenti asilo verso la Slovenia. I respinti vengono poi a loro volta respinti verso la Croazia e attraverso violenze e vere e proprie torture largamente denunciate e documentate rimandati al punto di partenza vale a dire la Bosnia.
In questo modo si impedisce di fatto ai profughi di fare richiesta di domanda d’asilo in Croazia, in Slovenia e in Italia.
Il 16 luglio il Tribunale amministrativo della Slovenia ha giudicato illegale il respingimento di un richiedente asilo appartenente alla minoranza anglofona del Camerun.
Al suo ingresso in Slovenia l’uomo, di cui sono note le iniziali J.D., era stato trattenuto per due giorni in una stazione di polizia presso il confine. Gli era stato negato l’accesso alla procedura d’asilo sebbene l’avesse ripetutamente chiesta. Respinto in Croazia “contro le norme dell’Unione Europea“, come si legge nella sentenza, da qui era stato ulteriormente rinviato in Bosnia ed Erzegovina.
Nella sua sentenza, il Tribunale amministrativo ha stabilito che la Slovenia ha violato il diritto d’asilo (articolo 18 della Carta europea dei diritti fondamentali), il divieto di espulsioni collettive (articolo 19.1) e il principio di non respingimento (articolo 19.2).
J.D., che attualmente si trova in Bosnia ed Erzegovina, riceverà un risarcimento di 5.000 euro e potrà entrare in Slovenia per chiedere protezione internazionale. Sempre che in appello non venga data ragione al Ministero dell’Interno di Lubiana, che ha annunciato il ricorso.