Rotta balcanica, il Tribunale di Roma accoglie il reclamo del Ministero dell’Interno
Il Tribunale ha ritenuto che non sia stata fornita la prova dell’effettivo respingimento informale verso la Slovenia, ma non ha comunque smentito la ricostruzione del giudice di prime cure sulle procedure di riammissione attuate in forza dell’accordo stipulato in forma semplificata tra Italia e Slovenia .
Con ordinanza del 3 maggio 2021 il Tribunale di Roma , in composizione collegiale, ha accolto il reclamo proposto dal Ministero dell’Interno avverso l’ordinanza cautelare con la quale il medesimo Tribunale aveva riconosciuto in data 18 gennaio 2021 il diritto del sig. M. Z. a presentare domanda di asilo in Italia e ordinato alle Amministrazioni competenti di consentire il suo ingresso nel territorio italiano per esercitare il suo diritto a chiedere protezione internazionale.
A seguito dell’ordinanza del Tribunale di Roma del 18 gennaio 2021 il Sig. M.Z. ha fatto ingresso in Italia ed ha, potuto, comunque, esercitare il suo diritto a chiedere asilo in Italia.
Con la decisione che pubblichiamo il Tribunale di Roma è intervenuto sulla sola condizione del Sig. M.Z., ritenendo che questi non abbia fornito, nell’ambito di un giudizio di urgenza, la prova di avere personalmente ingresso in Italia ed avere subito un respingimento informale verso la Slovenia.
Pur se in un giudizio cautelare, tale ultima decisione ha ritenuto non utile ai fini della decisione di ascoltare personalmente il ricorrente, pur presente in Italia, o assunto altre fonti di prova. Il Tribunale, avendo affrontato solo tale questione, non ha invece in alcun modo smentito la ricostruzione del giudice di prime cure circa i profili di illiceità delle procedure di riammissione attuate in forza dell’accordo stipulato in forma semplificata tra Italia e Slovenia e che nel 2020, secondo i dati ministeriali, hanno interessato oltre 1.300 persone.
La questione più generale, infatti, attiene al fenomeno dei respingimenti informali dei migranti e richiedenti asilo alla frontiera terrestre tra Italia e Slovenia e, conseguentemente, ai respingimenti a catena degli stessi sino ai confini esterni all’Unione europea lungo la cd. Rotta balcanica.
Evidentemente la mancata consegna di un formale provvedimento di riammissione in Slovenia da parte delle autorità italiane agli interessati comporta molteplici violazioni dei diritti degli interessati, tra cui quello di ottenere effettivamente giustizia attraverso la possibilità di ricorrere alla Autorità giudiziaria.
Auspichiamo che:
– i respingimenti a catena di migranti e richiedenti asilo lungo la rotta balcanica, al momento sospesi, non siano ripresi e che l’Italia non contribuisca ulteriormente in alcun modo al loro verificarsi ed alla violazione dei conseguenti diritti fondamentali delle persone;
– la magistratura italiana possa fare piena luce sui plurimi e gravi profili di illegittimità della prassi delle riammissioni informali attuate dal governo italiano nei confronti di cittadini stranieri ai quali è stato impedito, anche al confine orientale terrestre, di esercitare il diritto costituzionalmente tutelato di presentare domanda di asilo e nei confronti dei quali sono stati violati gli inderogabili divieti di respingimento verso Stati in cui possano subire persecuzioni, torture o trattamenti inumani o degradanti, come invece da mesi accade ai respinti dall’Italia che sono poi inviati a catena nella stessa giornata in Slovenia, in Croazia e in Bosnia .